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LO STATUTO DEL TIGULLIO FOTO FORUM
Art. 1
IL CIRCOLO FOTOGRAFICO "TI.F.F. (Tigullio Foto Forum)" (in seguito, per brevità,
denominato solo "Circolo"), è stato costituito il 25 Gennaio 2002 per il volere
d'appassionati del campo fotografico con scopi artistici e culturali, senza alcuna
finalità commerciale o di lucro.
Eventuali trasferimenti di sede potranno essere effettuati per proposta dell'Assemblea
dei Soci.
Art. 2
Scopi del Circolo sono:
Incrementare e diffondere la fotografia in tutte le sue forme, coordinare le attività
dei Soci quale centro di formazione, informazione e collegamento tra loro.
I SOCI DEL CIRCOLO:
Art. 3
Possono iscriversi al Circolo gli amatori della fotografia in tutte le sue forme.
Ogni iscrizione deve essere vagliata dal Consiglio. Nell'intervallo che intercorre
tra la richiesta d'iscrizione e la successiva accettazione, il candidato si considera
facente parte del Circolo "in prova": Nel caso in cui l'iscrizione non fosse accettata,
il Segretario dovrà comunicarlo all'interessato entro 5 (cinque) giorni dalla data
in cui è stata presa tale decisione, motivandola. In caso d'accettazione il neo
Socio dovrà versare la quota d'iscrizione entro 8 (otto) giorni dopo essere stato
accettato: il mancato versamento, se non opportunamente motivato, sarà interpretato
come tacita rinuncia all'iscrizione. Il nuovo socio dovrà prendere visione del presente
statuto per l'accettazione.
Art. 4
I Soci si suddividono in:
Ordinari: i singoli fotoamatori che abbiano chiesto ed ottenuto l'iscrizione al
Circolo.
Familiari: i parenti stretti ed affini del Socio ordinario che abbiano chiesto ed
ottenuto l'iscrizione al Circolo. Hanno l'agevolazione della minore quota associativa
e possono frequentare i locali dell'Associazione, senza però svolgere alcun'attività
e non hanno diritto di voto.
Sostenitori: le persone fisiche o giuridiche che, con liberalità, contribuiscono,
previa accettazione del Consiglio, al sostegno economico dell'attività del Circolo.
Onorari: le persone fisiche o giuridiche alle quali il Consiglio abbia attribuito,
con specifica motivazione, questo titolo di merito.
Juniores: le persone fisiche di età inferiore a 28 anni, che godranno di riduzioni
alla quota associativa.
Art. 6
L'adesione al Circolo comporta il versamento annuale anticipato, entro il 31 Gennaio
d'ogni anno della quota associativa nella misura stabilita dal Consiglio. I Soci
onorari non sono tenuti al versamento della quota.
Art. 7
La qualifica di Socio decade per dimissioni, per morosità o per revoca proposta
dal Collegio dei Probiviri e ratificata dall'Assemblea dei Soci a causa di motivata
ragione. I Soci, in caso di particolare gravità, possono essere sospesi dal Consiglio,
per proposta del Collegio dei Probiviri, fino alla decisione dell'Assemblea dei
Soci. Il Consiglio ed i Probiviri convocheranno il Socio ad un incontro entro 15
(quindici) giorni dal fatto grave; qualora non intervenisse all'incontro senza fornire
valida giustificazione sarà giudicato in contumacia. Il Presidente comunicherà la
decisione del Consiglio entro 5 (cinque) giorni dall'avvenuta riunione. I Soci che
hanno cessato di aderire, per qualsiasi motivo, al Circolo non potranno rivalersi
sulle quote versate, nè avranno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.
Art. 8
Le dimissioni del Socio comportano la restituzione della tessera. In caso di smarrimento
il Socio dovrà dichiarare per iscritto e sotto la sua piena responsabilità tale
fatto al Segretario.
GLI ORGANI ELETTIVI DEL CIRCOLO:
ASSEMBLEA DEI SOCI
Art. 9
L'Assemblea è costituita dai Soci in regola con il versamento della quota annuale,
nei termini di cui all'Art. 5 del presente Statuto. L'Assemblea può essere Ordinaria
o Straordinaria. I Soci ordinari ed onorari esprimono un voto. Ogni persona fisica
può ricevere al massimo 2 (due) deleghe. Le votazioni per l'elezione del Consiglio
sono effettuate a scrutinio segreto. Le altre votazioni assembleari sono effettuate
a scrutinio palese o, in casi particolari, e su decisione del Presidente dell'Assemblea,
per appello nominale.
Tutti i votanti devono essere in regola con quanto previsto all'Art. 5 del presente
Statuto.
ASSEMBLEA ORDINARIA
Art. 10
L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Consiglio entro il mese di Novembre di ogni
anno e, in ogni modo, tutte le volte che si debba procedere al rinnovo totale delle
cariche sociali.
La convocazione sarà effettuata, per i Soci ordinari, mediante avviso scritto inviato
mediante lettera almeno 15 (quindici) giorni prima della data della riunione e contenente
l'indicazione del luogo, data ed orario della riunione, ordine del giorno ed il
rendiconto di gestione ed i bilanci. La lettera di convocazione sarà firmata dal
Presidente del Circolo o da chi ne fa le veci.
L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con oltre la
metà degli aventi diritto al voto, presenti o rappresentati.
In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero
dei Soci aventi diritto al voto, presenti o rappresentati.
Art. 11
L'Assemblea Ordinaria ha il compito di:
Esaminare ed approvare la relazione sull'attività del Circolo, il rendiconto di
gestione ed il bilancio preventivo.
Eleggere, alla scadenza del loro mandato, i membri del consiglio.
Ratificare le quote associative deliberate dal Consiglio e disporre eventuali conguagli.
Revocare la qualifica di Socio.
Deliberare sulle responsabilità dei componenti i vari organi del Circolo.
Ratificare i regolamenti disposti dal Consiglio.
Discutere e deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.
L'Assemblea Ordinaria delibera a maggioranza.
ASSEMBLEA STRAORDINARIA
Art. 12
L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Consiglio con le stesse modalità di quella
ordinaria, per deliberare su modifiche allo Statuto o quando, a giudizio del Consiglio,
sia ritenuto necessario. Può essere convocata in seguito a richiesta scritta e motivata
da almeno un quarto degli aventi diritto al voto: in questo caso la convocazione
avverrà entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta.
L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita quando sono presenti o rappresentati
più della metà degli aventi diritto al voto.
L'Assemblea Straordinaria delibera con la maggioranza dei due terzi dei voti.
PRESIDENTE
Art. 13
Il Presidente del Circolo rappresenta giuridicamente l'Associazione secondo le vigenti
norme di legge. E' eletto dall'Assemblea Ordinaria in prima votazione con la maggioranza
dei due terzi dei voti e, in seconda votazione, con il ballottaggio tra i due candidati
che, nella prima votazione, hanno ottenuto il maggior numero di voti.
La votazione per l'elezione del Presidente è effettuata con scheda separata ed anticipatamente
a quella per gli altri componenti del Consiglio.
Il Presidente ha le seguenti mansioni:
Dirige la politica generale del Circolo, presiede il Consiglio, adotta provvedimenti
d'urgenza e attribuisce deleghe per particolari incarichi, può istituire, con l'approvazione
del Consiglio, Comitati ed organismi per particolari funzioni.
Il mandato dura 2 (due) anni e non può essere ricoperto dalla stessa persona per
più di due volte consecutive. In caso d'assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente,
in caso d'assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal membro del Consiglio
con la più alta anzianità d'appartenenza al Consiglio stesso, valorizzata dal maggiore
periodo di tesseramento.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 14
Il Consiglio Direttivo (nominato, per brevità, solo "Consiglio") è costituito da
7 (sette) membri: il Presidente ed altri 6 (sei) Consiglieri eletti con votazione
separata, e dura in carica 2 (due) anni. Tutti i Soci, ad esclusione dei familiari
ed onorari, sono eleggibili purchè non sia pendente nei loro confronti un procedimento
all'esame del Consiglio dei Probiviri, e purchè siano in regola con il tesseramento,
così come previsto all'Art. 5 del presente Statuto. Saranno eletti coloro che riportano
la maggioranza relativa dei voti. In caso di parità si procederà alle nomine in
base all'anzianità di tesseramento, con i dati in possesso della Segreteria.
Art. 15
Entro 30 (trenta) giorni dalle avvenute elezioni il Presidente eletto deve convocare
in riunione il Consiglio. In quella sede, per proposta del Presidente, il Consiglio
nominerà: vicepresidente, Segretario e Tesoriere.
Il Consiglio si riunisce almeno 2 (due) volte l'anno dietro convocazione scritta
ed inviata o trasmessa almeno 15 (quindici) giorni prima della data prevista, su
invito del Presidente o di più della metà dei componenti il Consiglio medesimo.
Il Consiglio è validamente costituito quando è presente più della metà dei suoi
componenti, le delibere sono adottate a maggioranza ed in caso di parità prevale
il voto del Presidente. I Consiglieri non hanno facoltà di delega. Il Consiglio
destituisce dal suo incarico il Consigliere che per tre volte, anche non consecutive,
sia assente alle riunioni senza una valida e documentata giustificazione. In caso
di decadenza di uno o più Consiglieri, questi sono sostituiti provvisoriamente dai
primi esclusi che abbiano ottenuto almeno un decimo dei voti validi, sino alla successiva
Assemblea Ordinaria, nella quale saranno eletti i Consiglieri mancanti tra coloro
che si erano candidati. Il loro incarico decade contestualmente a quello del Consiglio
nel quale subentrano. Nel caso venga a mancare la maggioranza del Consiglio, i Consiglieri
rimasti in carica convocano l'Assemblea dei Soci nel termine di 40 (quaranta) giorni
e nei modi previsti all'Art. 10 del presente Statuto, al fine di eleggere i Consiglieri
mancanti. Le candidature dovranno pervenire alla segreteria almeno 30 (trenta) giorni
prima della data di riunione dell'Assemblea, per essere tempestivamente comunicate
ai Soci.
Nel caso che tutto il Consiglio venisse a decadere il Tesoriere compie gli atti
d'ordinaria amministrazione e convoca, secondo quanto previsto al comma precedente,
l'Assemblea dei Soci per procedere all'elezione di un nuovo Consiglio.
I componenti del Consiglio sono responsabili verso il Circolo secondo le norme del
Codice Civile in materia di mandato.
Art.16
Il Consiglio ha i seguenti compiti: nominare, per proposta del Presidente, il Vicepresidente,
il Segretario. Nominare il Collegio dei Probiviri.
Definire i programmi del Circolo per le finalità di cui all'Art. 2 del presente
Statuto.
Verificare il rendiconto di gestione ed il bilancio preventivo annuali da sottoporre
all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.
Stabilire le quote associative e proporre eventuali conguagli.
Emanare i regolamenti attuativi per il raggiungimento dei fini statutari.
Ratificare l'iscrizione di nuovi Soci.
Disporre la sospensione ed il deferimento di Soci al Collegio dei Probiviri.
I Consiglieri, oltre a rappresentare il Circolo ove necessario, possono essere delegati
dal Consiglio stesso alla direzione e responsabilità nell'ambito delle attività
dell'Associazione.
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Art. 17
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi, ed è presieduto dal
candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. Il Collegio è eletto dal Consiglio
e dura in carica 3 (tre) anni. Non possono far parte del Collegio coloro nei confronti
dei quali sussista un procedimento all'esame del Collegio uscente. Nel caso di sopravvenuta
mancanza di uno o più membri del Collegio, questi saranno sostituiti provvisoriamente
da elementi supplenti sino alla successiva riunione del Consiglio, nella quale saranno
eletti i membri mancanti tra coloro che, in rispondenza all'Art. 24, si erano candidati.
Il loro incarico decade unitamente a quello del Collegio nel quale subentrano.
Il Collegio dei Probiviri ha il compito di: proporre al giudizio del Consiglio l'applicazione
di provvedimenti disciplinari nelle occasioni di cui ai commi precedenti, e nei
confronti dei Soci che si siano resi responsabili di comportamenti lesivi del Circolo.
ALTRI ORGANI DEL CIRCOLO:
VICEPRESIDENTE
Art. 18
Il Vicepresidente viene nominato dal Consiglio, tra i propri membri, su proposta
del Presidente. Il Vicepresidente, in caso di assenza o impedimento del Presidente,
ne assume temporaneamente le funzioni e le responsabilità giuridiche.
Decade alla scadenza del mandato del Consiglio che lo ha nominato, tuttavia può
essere destituito con il voto della maggioranza del Consiglio stesso.
In caso di assenza o di impedimento viene sostituito dal Segretario.
SEGRETARIO
Art.19
Il Segretario viene nominato dal Consiglio, tra i propri membri, per proposta del
Presidente. Ha il compito di: coordinare la realizzazione delle direttive del Consiglio,
curare la tenuta dei libri sociali, curare l'organizzazione e la documentazione
delle attività dell'Associazone, dirigere, organizzare e controllare i servizi di
sede.
In caso di assenza o impedimento viene sostituito dal membro del Consiglio con la
maggiore anzianità di appartenenza al Consiglio stesso, valorizzata dal maggiore
periodo di tesseramento. Decade al termine del mandato del Consiglio che lo ha nominato,
tuttavia può essere destituito con il voto della maggioranza del Consiglio stesso.
TESORIERE
Art. 20
Il Tesoriere viene nominato dal Consiglio. Non possono assumere l'incarico di Tesoriere
coloro nei confronti dei quali sussista un provvedimento all'esame del Collegio
dei Probiviri.
In caso di assenza o di impedimento viene temporaneamente sostituito dal Segretario.
In caso di dimissioni o destituzione, ottenibile con la maggioranza dei voti del
Consiglio, viene sostuito dal Segretario sino alla successiva Assemblea Ordinaria,
ove sarà eletto il nuovo Tesoriere tra coloro che si erano candidati, secondo quanto
disposto all'Art. 24 del presente Statuto. Il Tesoriere redige il rendiconto di
gestione ed i bilanci annuali, riferendone in sede assembleare. Il Tesoriere è tenuto
a rendere conto della situazione finanziaria al Consiglio, ogni qualvolta gliene
venga fatta richiesta.
NORME PARTICOLARI:
Art. 23
L'Assemblea dei Soci può concedere deroghe individuali per quanto disposto all'Art.13
in materia di rieleggibilità.
Art. 24
Le candidature per l'elezione di Presidente, Consiglio e Collegio dei Probiviri
devono pervenire alla Segreteria entro il termine tassativo di 40 (quaranta) giorni
dalla riunione dell'Assemblea Ordinaria, per essere tempestivamente comunicate ai
Soci. Non sono ammesse candidature a più incarichi.
I Soci che intendano candidarsi devono essere in regola con il versamento della
quota associativa, secondo quanto disposto all'Art.5 del presente Statuto. Debbono
altresì non avere provvedimenti a loro carico all'esame del Collegio dei Probiviri.
Art. 25
Per ogni controversia che dovesse insorgere tra il Circolo ed uno o più Soci, e
non risolta amichevolmente dal Collegio dei Probiviri, unico Foro competente sarà
quello di .
Art. 26
I beni mobili ed immobili acquistati con i fondi del Circolo rimarranno di proprietà
dello stesso. La cessione di uno o più di essi può essere deliberata dall'Assemblea
Ordinaria.
Art. 27
Tutti gli acquisti effettuati dai soci, preventivamente autorizzati dal Consiglio
e dal Tesoriere, dovranno essere documentati a quest'ultimo per il rimborso.
Art. 28
Nel caso in cui uno o più Soci assumano un incarico fotografico da Enti Pubblici,
il cui ricavato viene assegnato al Circolo, questi avranno quale rimborso spese
il solo costo del materiale fotografico impiegato per la realizzazione dell'incarico.
L'importo del rimborso dovrà essere concordato con il Consiglio.
Art. 29
Il Circolo fornisce ai soci i soli servizi di:
Comunicazione delle iniziative di ordinaria amministrazione quali spedizioni ai
concorsi, corsi interni, estemporanee, date e scadenze di attività locali in campo
fotografico ed artistico.
Il Circolo ha peraltro il compito di comunicare tempestivamente iniziative o riunioni
straordinarie, come, a titolo di esempio, manifestazioni di particolare importanza
o adunanze generali. E' compito dei Soci tenersi informati delle diverse scadenze,
frequentando le riunioni settimanali e leggendo i bollettini delle comunicazioni
affissi nell'apposita bacheca.
Art. 30
La riunione settimanale del Circolo è fissata al mercoledì alle ore 20.45.
Non è prevista nessuna data di scadenza per l'attività del Circolo, salvo scioglimento
deliberato dall'Assemblea Straordinaria con il voto di almeno due terzi degli aventi
diritto al voto. In caso di scioglimento le eventuali attività patrimoniali nette
esistenti saranno devolute a favore di Enti o Associazioni che perseguano finalità
di diffusione ed incentivo della fotografia amatoriale.
Art. 31
Il presente Statuto entra in vigore dalla data del 1 Marzo 2002.
Il Consiglio è demandato ad emanare appositi regolamenti attuativi del presente
Statuto.
Per quanto non qui contemplato si fa riferimento alle vigenti normative di legge
in materia di associazioni non a scopo di lucro.
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